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Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006 (Rv. 591718 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Eccezione dell'Istituto previdenziale concernente la titolarità del rapporto previdenziale dedotto in giudizio - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Contestazione di un fatto costitutivo della domanda deducibile con comparsa cod. proc. civ. ex art. 416 - Inosservanza - Conseguenze - Esclusione dei fatti contestati dal "thema decidendum" - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591718-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

L'eccezione dell'Istituto previdenziale concernente la titolarità del rapporto previdenziale dedotto in giudizio non si configura come eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., ma come contestazione di un fatto costitutivo: questa, in virtù del principio di non contestazione, deve essere fatta valere con la comparsa costitutiva, ai sensi del terzo comma, dello stesso art. 416, ma, in caso negativo, l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema decidendum" (con la conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite, e riguarda, comunque, soltanto le parti costituite e non anche quelle rimaste contumaci nel giudizio di primo grado alle quali, pertanto, è precluso di proporre nuove eccezioni in senso stretto, ma non anche di contestare fatti costitutivi della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)