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Sez. L, Sentenza n. 3622 del 08/08/1977 (Rv. 387240 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387240-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, anche se non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di uniformarsi al parere del consulente d'ufficio, non deve pero ignorare le critiche particolareggiate e circostanziate opposte dalla parte alla relazione di detto consulente, anche nel caso in cui tali critiche non siano avvalorate da parte di un consulente tecnico di fiducia. (Conf 3469/75, mass n 377640).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)