Sez. 3, Sentenza n. 2688 del 19/01/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158102 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO A RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - NOZIONE - ASSEGNI ESTERI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO A RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - NOZIONE - ASSEGNI ESTERI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, punisce l'esportazione, pure tentata, senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, non solo di valuta, ma anche di titoli azionari o obbligazionari, di titoli di credito ovvero di altri mezzi di pagamento, senza esclusioni. (nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che la natura estera di un assegno non priva della qualifica di illecito la sua esportazione). (Conf mass n 149099; (Conf mass n 152734, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)