Sez. L, Sentenza n. 7153 del 01/09/1987 (Rv. 455296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE NAZIONALI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO - IRRILEVANZA - INGEGNERI ED ARCHITETTI ISCRITTI IN ATTO A FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - ESONERO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSE NAZIONALI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA EX LEGGE N. 179 DEL 1958 - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE - CONDIZIONI - ISCRIZIONI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO OD AUTONOMO - IRRILEVANZA - INGEGNERI ED ARCHITETTI ISCRITTI IN ATTO A FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - ESONERO DALL'ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - SUSSISTENZA.*
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il professionista che goda - per un precedente rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed in virtù di pregressa iscrizione alla corrispondente Forma di previdenza obbligatoria - di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'Obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto Obbligo deriva dal solo Esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, salvo rimanendo il rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 20 della stessa legge del 1981. Mentre l'esonero dalla iscrizione alla cassa, previsto dall'art. 21, comma quinto, della stessa legge n. 6 del 1981, concerne i soli ingegneri ed architetti che siano in atto "iscritti a forme di previdenza obbligatorie" - per il contemporaneo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato autonomo - nei cui confronti il predetto presupposto del continuativo svolgimento dell'attività professionale è ritenuto carente per presunzione di legge. (Conf 6638/86, mass n 448793).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)