Sez. 1, Sentenza n. 858 del 01/02/1983 (Rv. 425614 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - RIPARTIZIONE DELLA PROLE TRA ENTRAMBI I GENITORI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - RIPARTIZIONE DELLA PROLE TRA ENTRAMBI I GENITORI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA - CRITERI.*
In tema di separazione personale, l'art. 155 quarto comma cod. civ., secondo il quale la casa familiare deve essere assegnata di preferenza al coniuge affidatario dei figli, ancorché lo stesso non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, ed a prescindere dalla addebitabilità o meno della separazione stessa a detto coniuge, così come dalla sussistenza o meno del suo diritto al mantenimento, trova applicazione anche nel caso in cui l'affidamento della prole venga ripartito fra entrambi i genitori, fermo restando, in tale ipotesi, il dovere del giudice di valutare comparativamente le rispettive situazioni, e di spiegare i motivi della preferenza accordata al genitore affidatario di uno o di alcuni soltanto dei figli, specie se non titolare di alcun diritto sull'immobile. (V 2494/82, mass n 420365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)