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Sez. 1, Sentenza n. 5521 del 12/11/1985 (Rv. 442724 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - FUNZIONE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE A DETTO CONIUGE O ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL SUO DIRITTO AL MANTENIMENTO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MEDESIMO - VALORE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442724-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - FUNZIONE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE A DETTO CONIUGE O ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL SUO DIRITTO AL MANTENIMENTO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MEDESIMO - VALORE DEL GODIMENTO DEL BENE - RILEVANZA.*

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 155 quarto comma cod. civ., il quale prevede l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, pur se non sia titolare di diritto reale o personale di godimento sull'immobile, è rivolto essenzialmente a tutelare l'interesse della prole minore, e trova applicazione anche quando a detto affidatario venga addebitata la separazione o comunque negato il diritto al mantenimento, ferma restando la necessità di tenere conto, nella considerazione delle sue condizioni economiche, del valore del godimento del bene, secondo il parametro del canone locatizio. (V 858/83, mass nn 425614 e 425615; (V 2494/82, mass n 420365).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)