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Sez. 1, Sentenza n. 4328 del 28/06/1986 (Rv. 447093 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELLA CASA DI ABITAZIONE - A CONIUGE DIVERSO DA QUELLO TITOLARE DEL RELATIVO DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447093-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELLA CASA DI ABITAZIONE - A CONIUGE DIVERSO DA QUELLO TITOLARE DEL RELATIVO DIRITTO - ESCLUSIONE.*

In tema di scioglimento del matrimonio, nessuna norma della legge n. 898 del 1970 prevede la possibilità dell'assegnazione in godimento della casa di abitazione a coniuge diverso da quello titolare del relativo diritto; né può all'uopo applicarsi la disposizione dell'art. 155 quarto comma cod. civ., nel testo novellato dalla legge del 1975 n. 151 (che tale assegnazione consente in favore del coniuge affidatario della prole), trattandosi di norma eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. (V 5082/85, mass n 442399; (V 858/83, mass n 425614; (V 2494/82, mass n 420365; (V 6037/78, mass n 395851; (Conf 578/85, mass n 438789; (Conf 5507/81, mass n 416211; (Conf 2462/78, mass n 391834; (Conf 1239/75, mass n 374703; (contra 578/85, mass n 438789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)