Sez. 3, Sentenza n. 1136 del 24/02/1986 (Rv. 444639 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DA UNO DEI CONIUGI, IN QUALITÀ DI CONDUTTORE, IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE E SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RECESSO - SPETTANZA AL SOLO CONIUGE STIPULANTE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - LOCAZIONE STIPULATA DA UNO DEI CONIUGI, IN QUALITÀ DI CONDUTTORE, IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE E SUCCESSIVAMENTE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RECESSO - SPETTANZA AL SOLO CONIUGE STIPULANTE.*
L'art. 180, secondo comma, cod. civ., nel testo sostituito dalla legge n. 151 del 1975, non comporta l'ingresso automatico del coniuge pretermesso nel contratto di locazione stipulato dall'altro coniuge, ma solo il diritto di ottenere l'annullamento della locazione o di convalidarla (art. 184 cod. civ.) acquistando, in questo secondo caso, la qualità di parte nel rapporto contrattuale e quella di litisconsorte necessario nelle azioni relative al contratto proposte contro il coniuge che lo ha stipulato. Conseguentemente, in Mancanza di tale convalida, legittimato passivo nella controversia proposta dal locatore per l'Esercizio del recesso ex art. 59 della legge n. 392 del 1978 è solamente il coniuge che ha stipulato il contratto, ancorché ciò sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 ed in regime di comunione familiare. (Conf 4969/83, mass n 429844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)