Sez. L, Sentenza n. 1681 del 24/02/1997 (Rv. 502647 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Cottimo misto - Maggiorazione per lavoro straordinario - Computabilità - Esclusione - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO
Nel caso in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente valutare se sussiste l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione; conseguentemente, con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto (essendo loro corrisposto un compenso aggiuntivo per le pratiche eccedenti la franchigia), non può affermarsi la violazione del precetto costituzionale per la sola circostanza che il compenso di cottimo non sia stato aumentato nel corso del tempo secondo la percentuale applicabile al compenso del lavoro straordinario, fermo restando la spettanza di quest'ultimo nel caso in cui il lavoratore provi in modo rigoroso che il cottimo misto si sia svolto eccedendo dal normale orario di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)