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Sez. U, Sentenza n. 4813 del 07/03/2005 (Rv. 581065 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Dipendenti retribuiti col sistema del cottimo misto - Diritto all'adeguamento del corrispettivo del compenso per cottimo a quello per il lavoro straordinario - Condizioni - Prestazioni svolte oltre l'orario normale di lavoro - Relativa prova - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581065-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti con il sistema del cottimo misto, il diritto soggettivo alla equiparazione retributiva tra corrispettivo delle prestazioni eccedenti una determinata franchigia e corrispettivo per il lavoro straordinario è subordinato allo svolgimento delle prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, di cui deve essere data la prova, stante l'ontologica differenza tra lavoro a cottimo e straordinario, che è alla base della disciplina codicistica (artt. 2099 e 2108 del cod. civ.); differenza ribadita nella normativa speciale sulle competenze accessorie del personale in argomento (art. 33 della legge n. 34 del 1970, art. 3 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e, in precedenza, art. 37 della legge n. 685 del 1957), che attribuisce anche al direttore generale la possibilità di autorizzare il sistema di lavoro a cottimo e di fissare norme particolari per l'esecuzione di detto lavoro (art. 35 della legge n. 34 del 1970, art. 5 del d.P.R. n. 1188 del 1977 e, in precedenza, art. 40 della legge n. 685 del 1957). Nè il diritto suddetto, all'adeguamento sulla base delle variazioni in aumento del lavoro straordinario introdotte con norme di legge, può fondarsi: sulla mera parametrazione fissata dalle circolari autorizzative, che non fanno venir meno l'ontologica differenza tra le prestazioni; su un uso negoziale ai sensi dell'art. 1340 del cod. civ., per l'estensione di tale parametrazione a periodi successivi, essendo rimasto soggetto il rapporto di lavoro in questione alla disciplina pubblicistica sino al giugno 1988, mentre tale uso presuppone un ambito di autonomia privata; su un uso normativo (art. 8 preleggi), che opera solo nei casi in cui è la stessa legge a rinviare ad esso; sull'art. 36 Cost., valevole per il complesso della retribuzione e non per le singole componenti; sulla formazione di tariffe di cottimo non modificabili se non con il rispetto degli artt. 2100 e 2101 cod. civ., stante la non permeabilità della disciplina pubblicistica sino al giugno 1988, e la mancanza delle condizioni per l'applicabilità dei suddetti articoli per il periodo successivo; ferma restando la mancanza di rilievo decisorio delle norme pattizie successive (art. 6 del CCNL del 1987 e art. 45 del CCNL del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2101, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Preleggi art. 8, Legge 31/07/1957 num. 685 art. 37, Legge 31/07/1957 num. 685 art. 40, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 33, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 34, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 35, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 3, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 5, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)