Sez. L, Sentenza n. 3949 del 02/10/1989 (Rv. 463786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - PROVVEDIMENTO DI RECESSO - NUOVA INDICAZIONE DEI MOTIVI GIÀ ENUNCIATI NELLA LETTERA DI CONTESTAZIONE RICHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - PROVVEDIMENTO DI RECESSO - NUOVA INDICAZIONE DEI MOTIVI GIÀ ENUNCIATI NELLA LETTERA DI CONTESTAZIONE RICHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel sistema della legge 15 luglio 1966 n. 604 - anche in relazione all'art. 7, comma secondo, della legge 20 giugno 1970 n. 300, che, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982, completa la disciplina del licenziamento sotto il profilo disciplinare - l'adozione di tale provvedimento non esige che in esso siano ripetuti i motivi già enunciati nella lettera di contestazione richiamata dal datore di lavoro recedente, atteso il collegamento fra la comunicazione del recesso e la detta contestazione, finalizzata a consentire al lavoratore la proposizione di eventuali discolpe, e tenuto conto che la norma del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 non prevede che l'atto di licenziamento, in sè, contenga l'enunciazione dei motivi, prescrivendo che questi siano comunicati ove il lavoratore ne abbia fatto formale richiesta.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)