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Sez. L, Sentenza n. 9719 del 17/11/1994 (Rv. 488671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblicità mediante affissione del cosiddetto codice disciplinare - Garanzia per il licenziamento disciplinare intimato per comportamenti lesivi delle regole fondamentali del vivere civile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La garanzia, prevista dal primo comma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non trova applicazione per il licenziamento disciplinare quando questo sia intimato per comportamenti del lavoratore che la coscienza sociale considera lesivi delle regole fondamentali del vivere civile, anche se detti comportamenti siano espressamente previsti come causa giustificatrice del licenziamento (nella specie, la sanzione riguardava dei dipendenti che si erano affrontati armati di uncini, essendo previsto dal contratto collettivo il licenziamento per il lavoratore venuto a vie di fatto nello stabilimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)