Sez. L, Sentenza n. 19574 del 29/09/2004 (Rv. 577426 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Erogazione di prestazione assistenziale non dovuta - Ripetibilità secondo la regola codicistica - Sussistenza - Applicabilità della diversa disciplina concernente i trattamenti previdenziali - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni economiche di natura assistenziale, la particolare disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, non per insussistenza del requisito sanitario, ma per non essere mai stata richiesta la prestazione, deve essere rinvenuta nella normativa dettata dal cod. civ., non potendo trovare applicazione, né in via analogica né in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio rispetto alla generale norma civilistica di cui all'art. 2033 cod. civ., proprio delle disposizioni concernenti la ripetibilità dell'indebito, la specifica disciplina dettata per le pensioni o altri trattamenti di natura previdenziale, quali quelle dettate dall'art. 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, o dall'art. 39, settimo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 260, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 38, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 39 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)