Sez. L, Sentenza n. 20992 del 29/10/2004 (Rv. 577901 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ripetizione di indebito da parte dell'ente assistenziale - Disciplina dettata per l'indebito previdenziale - Applicabilità - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, alla stregua delle modifiche del quadro normativo di riferimento, introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, e dall'art. 37, comma ottavo, della legge n.448 del 1998, e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale tenuto conto della regolamentazione non necessariamente identica delle due materie e dell'adeguata tutela degli assistiti (v. Corte cost. n. 448 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)