Sez. L, Sentenza n. 12406 del 23/08/2003 (Rv. 566206 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Erogazione di prestazione assistenziale non dovuta e mai richiesta - Ripetibilità secondo la regola codicistica - Sussistenza - Applicabilità del principio di tutela del percettore di buona fede della prestazione assistenziale - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Qualora ad un soggetto sia indebitamente corrisposta, per errore di persona, una prestazione assistenziale che egli non abbia mai richiesto (nella specie, indennità di accompagnamento) ed alla quale non abbia diritto, le somme indebitamente percepite sono ripetibili sulla base della ordinaria disciplina codicistica, dettata dall'art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita, applicabile solo qualora il percettore abbia fatto effettivamente richiesta della prestazione assistenziale indebitamente erogata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291, Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3, Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)