Sez. 2, Sentenza n. 115 del 09/01/1979 (Rv. 396179 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IN GENERE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ARTT 263 E SEGG COD PROC CIV - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IN GENERE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA EX ARTT 263 E SEGG COD PROC CIV - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie in cui vengano in discussione partite contabili, con reciproci crediti e debiti tra gli interessati, nessuna norma rende obbligatoria la procedura di rendiconto prevista dagli artt 263-266 cod proc civ, ne, in particolare, tale procedura e resa obbligatoria in materia di divisione ereditaria, in quanto l'art 723 cod civ prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si devono rendere i conti, ma non stabilisce affatto le modalita del rendiconto; in materia di divisione, pertanto, il giudice del merito ben puo attingere aliunde la prova necessaria al rendimento dei conti, prescindendo dall'apposito procedimento previsto dalla legge. (V 2876/67, mass n 330482; (V 1177/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)