Sez. 1 - , Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE | Interest rate swap – Conclusione senza accordo-quadro – Incorporazione successiva dell’intermediario in società intermediaria legata all’investitore da contratto-quadro – Rimodulazione dell’ordinario contratto – Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF – Rilevanza – Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE
Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap – attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante – non vale a sanare l'invalidità dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione.
Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)