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Sez. L, Sentenza n. 5019 del 11/03/2004 (Rv. 571017 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Omessa preventiva comunicazione all'INPS da parte del lavoratore dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con il trattamento di c.i.g. - Sanzione - Decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale - Applicabilità in via analogica della regola in tema di indennità di mobilità prevedente una comunicazione tempestiva, ma non necessariamente preventiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571017-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

L'art. 8, quinto comma, del d.l. n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160 dello stesso anno, impone al beneficiario del trattamento di c.i.g. di dare all'INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, a pena di decadenza del lavoratore dal diritto a detto trattamento. In difetto di lacune di regolamentazione da colmare, non è applicabile in via analogica a detta fattispecie la meno rigorosa regola dettata dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge 23 luglio 1991, n.223, per il diverso istituto della indennità di mobilità, che richiede una comunicazione tempestiva, cioè effettuata in tempi ragionevoli, ma non necessariamente precedente l'assunzione al lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)