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Sez. 2, Sentenza n. 3285 del 11/10/1969 (Rv. 343313 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - SOTTOSUOLO - FUNZIONE - USO ESCLUSIVO DEL SOTTOSUOLO DA PARTE D'UN CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343313-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - SOTTOSUOLO - FUNZIONE - USO ESCLUSIVO DEL SOTTOSUOLO DA PARTE D'UN CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*

La funzione del sottosuolo (e quindi, di un terrapieno sottostante ad un fabbricato), rispetto all'edificio comune, quando non sia anche quella di sostenere quest'ultimo, e di consentire il passaggio di tubi e canali nell'interesse di tutti i comproprietari dell'edificio ed il singolo condomino non puo materialmente inserire nell'ambito del proprio dominio esclusivo parte della detta cosa comune, sottraendola correlativamente ad ogni possibilita di utilizzazione da parte degli altri condomini. (nella specie, un condomino proprietario del piano piu basso di un edificio in condominio, dopo avere rimosso, senza, peraltro, pregiudicare la statica del fabbricato, un terrapieno sottostante alla sua proprieta, aveva ricavato uno spazio, che aveva recintato di pareti, in muratura ed utilizzato per proprio conto). (V 3317-68, massima n 336317 1323-67, massima n 327883 425-63 2579-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)