Sez. L, Sentenza n. 1465 del 04/03/1980 (Rv. 405017 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 264 DEL 1949 - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VIOLAZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 264 DEL 1949 - CONDIZIONI.*
In tema di intermediazione nelle assunzioni dei lavoratori, nel regime normativo predisposto - anteriormente alla legge n 1369 del 1960 - dalla legge 29 aprile 1949 n 264, per affermare la violazione del divieto di intermediazione e la conseguente illiceita dell'intero rapporto tra lavoratore, intermediario ed imprenditore destinatario delle prestazioni di lavoro occorre accertare un collegamento funzionale tra il contratto fra il lavoratore e l'intermediario e quello fra quest'ultimo e l'azienda beneficiaria delle prestazioni con la previa indagine sulla sussistenza dell'intento negoziale nei soggetti dei negozi strumentalmente combinati ed adoperati al fine pratico di porre a disposizione dell'azienda beneficiaria le prestazioni lavorative di coloro che venivano ingaggiati dall'intermediario. In tal caso, consegue che la nullita del primo contratto, per integrare un appalto di mano d'opera in frode alla legge, comporta la nullita dell'intero rapporto cosi come si e svolto tra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, con la conseguenza che rapporto valido ed efficace resta solo quello che nella realta concreta si e attuato tra il lavoratore e l'ente che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo. (V 5019/79, mass n 401671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)