Sez. L, Sentenza n. 5849 del 06/11/1982 (Rv. 423595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORATORI OCCUPATI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIPENDENZA DIRETTA DALL'IMPRENDITORE DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - RINUNCIA DEI MEDESIMI LAVORATORI AI DIRITTI GIÀ ACQUISITI IN FORZA DELLA PREDETTA LEGGE IN CAMBIO DELLA ASSUNZIONE DA PARTE DI TALE IMPRENDITORE - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - LAVORATORI OCCUPATI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIPENDENZA DIRETTA DALL'IMPRENDITORE DESTINATARIO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - RINUNCIA DEI MEDESIMI LAVORATORI AI DIRITTI GIÀ ACQUISITI IN FORZA DELLA PREDETTA LEGGE IN CAMBIO DELLA ASSUNZIONE DA PARTE DI TALE IMPRENDITORE - NULLITÀ.*
Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dallo stesso articolo sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, in quanto tale trasgressione, anche penalmente sanzionata, comporta la nullità, per illiceità della causa, dei negozi costitutivi dell'intero rapporto - corrente fra lavoratore, intermediario ed imprenditore destinatario delle prestazioni lavorative - e la Costituzione ex lege del rapporto di lavoro con quest'ultimo. Pertanto, l'atto (nella specie, accordo stipulato con l'a.M.a.N. Il 3 luglio 1970), con cui i lavoratori, in cambio di una loro immediata e diretta assunzione da parte dell'imprenditore, rinuncino ai diritti già acquisiti per legge in virtù della norma citata, è da considerare nullo ai sensi del primo comma dell'art. 1972 cod. civ., in quanto transazione su di un titolo affetto da illiceità della causa. (V 5684/80, mass n 409531; (V 3104/80, mass n 406885; (V 1465/80, mass n 405017; (V 6538/79, mass n 403297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1972, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)