Sez. 2, Sentenza n. 1340 del 09/07/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167804 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA DI PENA - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
PENA - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA DI PENA - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
In tema di sanzioni sostitutive irrogate su richiesta dell'imputato ai sensi dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice può legittimamente ordinare la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 488 cod. proc. pen., in quanto la sentenza relativa di applicazione delle predette sanzioni è pur sempre una sentenza di condanna che presuppone la fondatezza dell'accusa e quindi la soccombenza dell'imputato. (V mass n 159899; (V mass n 166422; (V mass n 157903; (V mass n 157904).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)