Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 23/06/1997 (Rv. 505364 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Nullità conseguente dalla prosecuzione del processo d'appello dopo la morte del procuratore - Mancata deduzione della nullità come motivo di ricorso per cassazione - Conseguenze - Deducibilità della stessa con le memorie illustrative - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
La nullità della sentenza d'appello (derivante nella specie dall'essere stata emessa nonostante il decesso, in corso di causa, dell'unico procuratore delle parti) non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità né essere ivi utilmente dedotta con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. (che hanno funzione meramente illustrativa di quanto esplicitato in ricorso) ma può essere dichiarata solo in quanto abbia formato oggetto di specifico motivo di censura, dovendo essere fatta valere, conformemente al principio di cui all'art. 161, comma primo, cod. proc. civ. nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)