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Sez. U, Sentenza n. 12543 del 14/12/1998 (Rv. 521620 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Comando (o distacco) temporaneo di un dipendente privato presso un'amministrazione od un ente pubblico - Conseguenze - Mera modificazione oggettiva dell'originario rapporto - Controversia avente ad oggetto il pagamento di un compenso o attribuzione patrimoniale (nella specie: indennità giudiziaria) - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1998-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521620-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Il comando (o distacco) di un dipendente privato, temporaneamente destinato a prestare la propria attività lavorativa presso un'amministrazione od un ente pubblico, non comporta una novazione soggettiva dell'originario rapporto (privatistico) e la nascita di un nuovo rapporto (di pubblico impiego) con l'ente o l'amministrazione pubblica destinatari delle prestazioni, ma determina solo una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che il datore di lavoro rinuncia alle prestazioni lavorative del dipendente, le quali vengono invece espletate a favore dell'ente (o amministrazione) di destinazione; pertanto, la controversia promossa dal dipendente per conseguire, in relazione al proprio temporaneo distacco presso l'amministrazione o l'ente pubblico, il pagamento di un compenso o di un'indennità in ragione delle mansioni svolte durante il periodo di distacco o comando, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie le Sezioni Unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento ad una controversia promossa da alcuni dipendenti delle società Ferrovie dello Stato S.p.A e R.E.S.A.I.S. S.p.A. - comandati presso la Corte dei conti e presso l'Avvocatura generale dello Stato - i quali domandavano il riconoscimento del diritto all'indennità giudiziaria di cui all'art. 1 legge 15 febbraio 1989 n. 51 per aver svolto mansioni analoghe a quelle del personale dipendente delle suddette Amministrazioni pubbliche, che tale indennità percepivano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 15/02/1989 num. 51 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)