Sez. L, Sentenza n. 18790 del 23/09/2015 (Rv. 637048 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Personale ISTAT - Indennità di buonuscita - Voci retributive computabili - Indennità di ente mensile prevista dall'art. 44, comma 4, del c.c.n.l. 1994-1997 - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di determinazione dell'indennità di buonuscita del personale dipendente dell'ISTAT, posto il principio di tassatività di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, applicabile al rapporto, va esclusa la computabilità dell'indennità di ente mensile prevista dall'art. 44, comma 4, del c.c.n.l. 1994-1997, in quanto l'art. 71 del successivo c.c.n.l. 1998-2001, nell'affermarne l'utilità ai fini dell'indennità di premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, non richiama anche l'art. 7, comma 3, del c.c.n.l. 1994-1997, che ad essa fa riferimento, ma solo l'indennità di ente annuale maturata dopo il 31 dicembre 1999, come incrementata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 71.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Contr. Coll. 07/10/1996 art. 7 com. 3, Contr. Coll. 07/10/1996 art. 44 com. 4, Contr. Coll. 21/02/2002 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)