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Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 20/06/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165209 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INSUBORDINAZIONE CON OMICIDIO - VIGENZA DELLA VECCHIA DISCIPLINA - INSUBORDINAZIONE SENZA OMICIDIO - FATTO NON COSTITUENTE REATO MILITARE.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165209-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INSUBORDINAZIONE CON OMICIDIO - VIGENZA DELLA VECCHIA DISCIPLINA - INSUBORDINAZIONE SENZA OMICIDIO - FATTO NON COSTITUENTE REATO MILITARE.*

A seguito delle sentenze n. 26 del 1979 e n. 103 del 1982 della Corte costituzionale, sono previsti legislativamente il precetto e la sanzione per l'insubordinazione con violenza consistente nello omicidio volontario, punita con l'ergastolo con degradazione, mentre restano inalterate le sole parti precettive delle altre ipotesi di insubordinazione. Ne consegue, per queste ultime, che, essendo venuta meno la sanzione, esse non costituiscono più reato e, quindi, si è in presenza di una vera e propria abolitio criminis per quei fatti, originariamente puniti come insubordinazione, che potranno costituire altri reati qualora ne ricorrano gli estremi. (V mass n 162371, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)