Sez. 1, Sentenza n. 10203 del 29/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167140 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INSUBORDINAZIONE DIVERSA DALL'OMICIDIO VOLONTARIO - FATTO NON COSTITUENTE REATO - REATO CONFIGURABILE.*
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INSUBORDINAZIONE DIVERSA DALL'OMICIDIO VOLONTARIO - FATTO NON COSTITUENTE REATO - REATO CONFIGURABILE.*
A seguito della sentenza n. 103 del 1982 della Corte costituzionale il precetto di cui all'art. 186 C.P.m.P. ha cessato di costituire reato nell'ipotesi di insubordinazione diversa dall'omicidio volontario, con l'effetto che qualora soggetto passivo sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale possono ipotizzarsi, secondo i casi, i reati come previsti dagli artt. 336, 337, 341 cod. pen.. (V mass n 165211; (V mass n 165209; (V mass n 162371, anche Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)