Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001 (Rv. 548559 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Opposizione e precetto - Foro del luogo di notifica dello stesso quale luogo dell'esecuzione - Elezione di domicilio del creditore - Coincidenza con il foro dell'esecuzione e necessità.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Il principio per cui la competenza per territorio a decidere sull'opposizione a precetto spetta al giudice del luogo dell'esecuzione dovendo considerarsi come tale, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, il luogo in cui il precetto è stato notificato (art. 480, terzo comma) non opera quando nel precetto il creditore dichiara di eleggere domicilio in un dato comune, radicandone, in tal caso, le competenze del giudice che abbia sede in questo comune, sempre che si tratti dello stesso giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano le cose del debitore da sottoporre a sequestro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)