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Sez. 3, Ordinanza n. 8588 del 14/06/2002 (Rv. 555068 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Opposizione a precetto - Elezione di domicilio - Coincidenza del luogo indicato con il luogo dell'esecuzione - Onere - Inosservanza - Criterio sussidiario previsto dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Operatività - Proponibilità dell'opposizione del debitore nel luogo di notificazione del precetto - Prova coincidenza del domicilio eletto con il luogo dell'esecuzione - Onere relativo a carico del creditore.
Stato
decisa il 2002-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555068-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

In tema di foro relativo all'esecuzione a precetto, affinché non operi il criterio sussidiario di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., occorre che l'elezione di domicilio del creditore istante, contenuta nel precetto, sia fatta nel comune in cui ha sede il giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano cose del debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente o in cui risiede il terzo "debitor debitoris"; ove ciò non sia, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)