Sez. 5, Sentenza n. 18524 del 10/08/2010 (Rv. 615136 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Imposizione alternativa - Individuazione dell'imposta dovuta - Versamento di uno dei tributi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa al versamento dell'I.V.A., in caso di compravendita di immobile, in luogo dell'imposta di registro.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
In caso di imposizione alternativa, non ha alcuna rilevanza il fatto storico che sia stato corrisposto un tributo anziché un altro, atteso che il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive. Pertanto, non sono violati il principi di alternatività dell'imposta e del divieto di doppia imposizione, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, allorché l'amministrazione finanziaria, in caso di compravendita di un immobile non soggetta ad Iva, si limiti ad escludere la detraibilità dell'Iva erroneamente pagata dall'acquirente e, invece, richieda il versamento dell'imposta di registro, quale unico tributo dovuto, senza peraltro escludere la rimborsabilità dell'imposta erroneamente versata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)