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Sez. 2, Sentenza n. 9799 del 13/03/1980 Ud. (dep. 23/09/1980) Rv. 146066 - 01

PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - PERSONE SENTITE AI FINI DELL'INDAGINE - VALORE DELLE DICHIARAZIONI RESE - FORMALITA NON NECESSARIE.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146066-01

PROVA PENALE - ATTI INFORMATIVI - DI POLIZIA GIUDIZIARIA (VERBALI) - PERSONE SENTITE AI FINI DELL'INDAGINE - VALORE DELLE DICHIARAZIONI RESE - FORMALITA NON NECESSARIE.*

La polizia giudiziaria ha la facolta di sentire, senza speciali formalita, le persone che possono fornire notizie ai fini delle indagini, con l'Obbligo di riferirne alla autorita giudiziaria, sicche, se taluna di queste faccia eventualmente dichiarazioni che implichino la sua partecipazione al reato, la polizia giudiziaria non puo ignorarle ne omettere di farne menzione nel rapporto. A tali dichiarazioni non si puo attribuire il valore d'interrogatorio in senso tecnico, con la conseguenza che rispetto ad esse non sono configurabili l'Obbligo del preciso invito alla nomina del difensore ne l'avvertimento circa la facolta di non rispondere. Dalla Mancanza di tali adempimenti non puo derivare alcuna nullita, le dichiarazioni rese possono essere utilizzate ai fini del libero convincimento del giudice, quando il contenuto risulti recepito nel rapporto, confermato dal verbalizzante, assunto quale testimone, e da altri elementi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)