diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3531 del 21/05/1983 (Rv. 428432 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DA PARTE DEL VENDITORE AD ELIMINARE I VIZI DELLA COSA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DELL'ORIGINARIA OBBLIGAZIONE DI GARANZIA CON ALTRA OBBLIGAZIONE DI FARE, CON EFFICACIA NOVATIVA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428432-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DA PARTE DEL VENDITORE AD ELIMINARE I VIZI DELLA COSA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DELL'ORIGINARIA OBBLIGAZIONE DI GARANZIA CON ALTRA OBBLIGAZIONE DI FARE, CON EFFICACIA NOVATIVA - TERMINE DI PRESCRIZIONE - ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa da parte del venditore, con l'assunzione dell'impegno ad eliminarli, comporta che all'originaria obbligazione di garanzia, di cui agli artt. 1490 e segg. cod. civ., viene a sostituirsi, con efficacia novativa parziale o totale, un'obbligazione di fare, con la conseguenza che la domanda del compratore, rivolta a far valere tale nuova obbligazione, è sottratta ai termini di prescrizione e decadenza fissati dall'art. 1495 cod. civ., restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. (V 4713/78, mass n 394405; (V 617/77, mass n 384174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)