Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13805 del 31/05/2013 (Rv. 626657 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Diligenza e sollecitudine nell'adempimento dell'incarico - Incidenza - Limiti - Valutazione della responsabilità del curatore - Condizioni ed effetti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
La valutazione del tribunale circa la diligenza e la sollecitudine con cui il curatore fallimentare abbia svolto la propria attività può incidere sulla misura del compenso da liquidarsi in suo favore dopo l'approvazione del conto della gestione, giustificandone la quantificazione tra l'importo minimo e massimo, ma non anche sulla spettanza stessa di qualsivoglia compenso per l'opera prestata, fermo restando che la sua effettiva erogazione può essere impedita dal definitivo accertamento di una responsabilità del curatore medesimo alla stregua dell'art. 38 legge fall.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1 com. 2, Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)