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Sez. 1, Sentenza n. 22430 del 22/10/2009 (Rv. 610687 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Configurabilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Limiti - Atto proprio della parte interessata - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di insinuazione di credito al passivo fallimentare.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610687-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

L'art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione all'opposizione allo stato passivo di un fallimento, fondata sul credito derivante di una clausola penale contenuta in una scrittura privata autonoma rispetto al contratto principale avente data certa, aveva escluso che la prova della data anteriore al fallimento potesse essere ricavata, in via presuntiva, da un ricorso per sequestro conservativo contemporaneo a quello presentato da altro creditore e fondato su analoga scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)