Sez. 1, Sentenza n. 19136 del 06/09/2006 (Rv. 591596 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI | Simulazione del prezzo di vendita - Opponibilità al fallimento dell'alienante - Ammissibilità - Prova scritta anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Ammissibilità della prova per testi o per presunzioni di alcuno dei fatti, elencati dall'art. 2704 cod. civ. in via non tassativa, idonei a stabilire l'anteriorità della formazione del documento contenente l'accordo simulatorio - Ammissibilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
La simulazione relativa intervenuta tra le parti originarie del contratto, avente ad oggetto il prezzo della vendita, è opponibile al fallimento dell'alienante, ma la prova dell'accordo dissimulato deve essere fornita con scrittura avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. E siccome l'art. 2704 cod. civ. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la certezza della data, deve ritenersi che sia ammissibile la prova per testi o per presunzioni tesa a dimostrare, con il collegamento tra il pagamento documentato e il contratto dissimulato, la necessaria anteriorità di questo, allorché non sia in discussione la certezza di data della scrittura rappresentativa del pagamento. (Nella specie, i giudici del merito avevano desunto la prova della certezza di data del contratto preliminare, dal quale risultava la simulazione relativa del prezzo, dal fatto che, in data anteriore o coeva alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, risultavano effettuati pagamenti con titoli di credito aventi data certa per un importo corrispondente al prezzo dissimulato e dal fatto che non vi erano stati tra le parti altri rapporti idonei a giustificare tali pagamenti, sicché dalla data certa dei pagamenti e dalla argomentata loro riferibilità al contratto controverso, i giudici avevano desunto anche la prova certa dell'accordo simulatorio; enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)