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Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 26/06/1979 (Rv. 399975 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - PREGIUDIZIO PERMANENTE A CARICO DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO NON ESPROPRIATO - DIRITTO AD UN INDENNIZZO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (INUTILIZZABILITA DI UNA CAVA DI SABBIA PER COLMAMENTO E SOMMERSIONE DEL SUO ACCESSO AL FINE DI ASSICURARE LA SOLIDITA DI UN'AUTOSTRADA).*
Stato
decisa il 1979-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399975-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - PREGIUDIZIO PERMANENTE A CARICO DEL PROPRIETARIO DI UN FONDO NON ESPROPRIATO - DIRITTO AD UN INDENNIZZO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (INUTILIZZABILITA DI UNA CAVA DI SABBIA PER COLMAMENTO E SOMMERSIONE DEL SUO ACCESSO AL FINE DI ASSICURARE LA SOLIDITA DI UN'AUTOSTRADA).*

Ai sensi dell'art 46 della legge 25 giugno 1865 n 2359 sulla espropriazione per pubblica utilita, il proprietario di un fondo non espropriato, il quale, per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica, venga a subire un pregiudizio permanente (nella specie, inutilizzabilita di una cava di sabbia a seguito di colmamento e sommersione del suo accesso), ha diritto di essere indennizzato di tale pregiudizio, ancorche esso derivi da un fatto non illecito e tecnicamente necessario per l'attuazione di detta opera (nella specie, trattandosi di assicurare la solidita di un'autostrada, con l'eliminazione del dislivello con fondo limitrofo).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)