Sez. L, Sentenza n. 10904 del 24/05/2005 (Rv. 581603 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli affari esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Rinnovo del contratto - Procedura prevista dalla legge - Mancato rispetto - Responsabilità "ex" art. 1337 cod. civ. - Esclusione - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento ai contratti a termine stipulati dall'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 (nei quali la stessa agisce con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tramite atti e sequenze procedimentali di natura negoziale) e alla possibilità di rinnovo degli stessi, che, pur nell'ambito dell'autonomia negoziale, è sottoposta dalla legge al rispetto di regole procedimentali per assumere la decisione di concludere il contratto(secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. n. 543 del 1993, convertito in legge n. 121 del 1994, per contratti in scadenza in periodi determinati), nel caso di violazione delle suddette regole procedimentali - atteso che i vincoli previsti dalla legge tutelano direttamente gli interessati, che hanno il diritto al puntuale rispetto delle obbligazioni strumentali rispetto all'utilità sperata del rinnovo del contratto - si configura inadempimento in senso tecnico, con conseguente responsabilità contrattuale "ex" art. 1218 del cod. civ., e non precontrattuale per violazione dell'art. 1337 dello stesso codice (Nella specie la S.C., in base a tale principio, ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza, che, pur avendo erroneamente qualificato il danno per perdita di "chance" di rinnovo del contratto come risarcibile per contrarietà alla buona fede oggettiva "ex" art. 1337 cit., lo aveva, però, in concreto, liquidato secondo le regole della responsabilità contrattuale.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 17/02/1994 num. 121, Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)