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Sez. 2, Sentenza n. 133 del 12/01/1977 (Rv. 383631 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CONVENUTA MODALITA ESCLUSIVA - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - LIMITI - MANCATO PAGAMENTO DELLA TRATTA.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383631-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CONVENUTA MODALITA ESCLUSIVA - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - LIMITI - MANCATO PAGAMENTO DELLA TRATTA.*

Quando il pagamento per mezzo di tratta sia stato pattuito come modalita esclusiva dell'adempimento dell'obbligazione del compratore, con espressa rinuncia del venditore al foro individuale ai sensi degli articoli 20 cod proc civ e 1498, terzo comma, cod civ, il forum destinatae solutionis e spostato da quello del domicilio del venditore-creditore a quello del compratore-debitore, a norma del citato art 20 cod proc civ in relazione con l'art 44 della legge cambiaria. Tuttavia, qualora il pagamento della tratta relativa al prezzo della vendita non sia stato eseguito, tale spostamento resta caducato, con la conseguenza che torna ad essere operante la regola generale che fissa il forum destinatae solutionis nel luogo di domicilio del venditore. (V 403/76, mass n 379057; (V 1413/72, mass n 358010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)