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Sez. 3, Sentenza n. 11470 del 20/10/1992 (Rv. 479065 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio | Corresponsione dell'indennità di avviamento anteriormente alla notifica del precetto - Necessità - Esclusione - Mancata corresponsione dell'indennità - Opposizione all'esecuzione del conduttore - Proponibilità dopo l'inizio dell'esecuzione - Intimazione del precetto anteriormente alla corresponsione dell'indennità - Legittimità.
Stato
decisa il 1992-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479065-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio

La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui all'art. 34 comma terzo della legge 27 luglio 1978 n. 392 non condiziona il diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la notificazione del precetto che, come è reso palese dall'art. 479 cod. proc. civ., è solo atto prodromico rispetto alla esecuzione ed, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione alla esecuzione solo dopo che questa è iniziata, e non prima, contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è pienamente legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)