Sez. 3, Sentenza n. 9106 del 29/08/1995 (Rv. 493776 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO | Condizione - Corresponsione dell'indennità - Necessità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO
Il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale dovuta dal locatore al conduttore nei casi di cessazione del rapporto locativo di immobile adibito per l'esercizio di attività industriale o commerciale che implichi contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori costituisce, ai sensi dell'art. 34 della legge sull'equo canone, condizione di procedibilità dell'azione esecutiva; questa azione non può, pertanto, essere iniziata se il pagamento non sia stato eseguito in maniera pienamente satisfattiva del credito del conduttore, nei cui confronti, in caso di mancata accettazione, occorre procedere all'offerta reale, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Legge 21/02/1989 num. 61 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)