Sez. 1, Sentenza n. 1906 del 26/05/1976 (Rv. 380700 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
A norma dell'art 1224 cod civ, l'ulteriore risarcimento, oltre quello rappresentato dagli interessi legali moratori, e dovuto soltanto quando il creditore dimostri di aver subito un danno maggiore, e cioe un particolare pregiudizio, o per non aver potuto tempestivamente disporre della somma dovutagli, e quindi opportunamente reimpiegarla in modo da sottrarla agli effetti della svalutazione monetaria, o per aver dovuto, sempre a causa di quella mancata disponibilita, alienare o, comunque, privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti al danno della svalutazione. Al riguardo, la prova del danno puo essere fornita anche mediante presunzioni, in relazione alle qualita personali del creditore ed all'attivita da lui esercitata, sempre che concorrano altri elementi concreti Atti a dimostrare, sia pure in via presuntiva, la effettiva sussistenza del particolare pregiudizio lamentato. (Conf 1309/75, mass n 374825; (Conf 2570/71, mass n 353646).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)