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Sez. 3, Sentenza n. 1309 del 09/04/1975 (Rv. 374825 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374825-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*

Il creditore di una somma di denaro, per ottenere, oltre gli interessi di mora, il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ, deve dedurre e dimostrare, sia pur mediante presunzioni, che sarebbe stato in grado, in caso di puntuale adempimento, di scongiurare, con opportuni accorgimenti, gli effetti della diminuzione del valore reale del denaro; detto danno infatti non puo ritenersi insito nel solo fatto oggettivo dell'intervenuta svalutazione, perche questa avrebbe comunque colpito la somma, anche in caso di adempimento tempestivo. (V 2889/71, mass n 354116; 2570/71, mass n 353646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)