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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10440 del 03/06/2020 (Rv. 657994 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità di espropriazione - Speciale competenza della Corte di appello in unico grado - Ambito di operatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657994-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La speciale competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, è limitata alle controversie relative al "quantum" dell'indennità di espropriazione, ossia alle richieste volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, esulando da tale ambito le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza della Corte di appello a conoscere della causa promossa dall'espropriato che - allegando di aver concordato, ai fini della liquidazione della menzionata indennità, la corresponsione di un determinato importo per ciascun albero presente sul fondo - aveva dedotto di avere ottenuto una somma inferiore rispetto al dovuto perché, nel verbale di consistenza e immissione nel possesso, era stato indicato un numero errato di piante).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)