Sez. 1, Ordinanza n. 16193 del 17/07/2006 (Rv. 592459 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Domanda di pagamento di indennità definitivamente determinata - Competenza in unico grado della corte di appello - Esclusione - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Esula dalla speciale competenza in unico grado della corte di appello, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, la domanda di pagamento di un'indennità di espropriazione che sia già stata determinata in via definitiva dalla competente autorità e rispetto alla quale vi sia stata accettazione implicita da parte dell'espropriato, per mancata impugnazione, o addirittura accettazione esplicita, anche nel caso in cui non sia stato adottato nel termine previsto il decreto di esproprio, atteso che in tali casi non si tratta di pervenire alla definizione giudiziale della giusta indennità per l'espropriazione, ma unicamente di stabilire la sussistenza o meno del diritto dell'espropriato alla corresponsione della somma definitivamente determinata dall'organo competente e accettata dall'espropriato, salvo poi stabilire il titolo di attribuzione della somma stessa in mancanza del decreto di esproprio. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto cassato, in sede di regolamento di competenza, la sentenza, di segno opposto, del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale, con la quale era stato annullato il decreto opposto per incompetenza del giudice che lo aveva emesso).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)