Sez. 6, Sentenza n. 1249 del 26/09/2013 Ud. (dep. 14/01/2014) Rv. 258758 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Istanza di parte - Rigetto - Obbligo del giudice di motivare - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingere la stessa, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè dell'inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi. (Fattispecie in cui la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, che aveva rigettato, ricorrendo a formule motivazionali generiche o apodittiche, l'istanza di rinnovazione delle prove testimoniali richieste dalla parte già nel giudizio di prime cure, pur a fronte delle puntuali ed articolate obiezioni difensive mosse alla loro esclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)