Sez. U, Sentenza n. 3265 del 19/04/1990 (Rv. 466728 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA - RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA - RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ente sviluppo agricolo Calabria e di condanna dello stesso al pagamento della retribuzione per le relative prestazioni lavorative (nella specie, di pulizia di locali) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, attenendo ad un rapporto di pubblico impiego in considerazione della natura di ente pubblico non economico dell'ente predetto e dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica di esso. (Conf 4359/85, mass n 441828).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)