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Sez. 3, Sentenza n. 16601 del 05/08/2005 (Rv. 584210 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza appellabile o appellata - Opposizione all'esecuzione - Sospensione necessaria del giudizio in pendenza dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584210-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorchè la sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia appellata, non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)