Sez. 3, Sentenza n. 16601 del 05/08/2005 (Rv. 584210 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza appellabile o appellata - Opposizione all'esecuzione - Sospensione necessaria del giudizio in pendenza dell'appello - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorchè la sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia appellata, non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)