Sez. L, Sentenza n. 6387 del 14/07/1997 (Rv. 505949 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Onere della prova - Gravante sul professionista - Medici della medicina generale convenzionati con una U.S.L. - Pagamenti periodici con conguagli per variazioni nei presupposti di fatto - Influenza sull'onere della prova - Esclusione - Contestazione generica delle poste in addebito - Inidoneità - Regole della compensazione - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Il principio, secondo cui il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito e quindi l'esecuzione delle opere compiute nell'adempimento dell'incarico e l'entità delle stesse, è applicabile anche nel caso in cui, per le modalità di computo dei relativi compensi e di scadenzamento dei pagamenti, nei prospetti mensili relativi a questi ultimi vengano operati in continuazione conguagli positivi e negativi - come avviene per i medici convenzionati con le Unità sanitarie locali per la medicina generale, in relazione alle variazioni del numero degli assistibili e alla decorrenza giuridica dei relativi effetti - e il professionista che agisce in giudizio per ottenere compensi maggiori di quelli riconosciuti dalla controparte non può limitarsi a contestare genericamente la legittimità delle voci di conguaglio in addebito, che non costituiscono crediti opposti in compensazione dal committente poiché l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui ineriscono i crediti contrapposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)