Sez. 1, Sentenza n. 12905 del 18/12/1995 (Rv. 495119 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposto - Autonomia dei rapporti dai quali nascono i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
L'applicabilità delle disposizioni degli articoli 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti, mentre quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)