Sez. L, Sentenza n. 3109 del 21/04/1988 (Rv. 458610 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RAPPORTO DI LAVORO TEMPORANEAMENTE IMPEDITO PER EVENTI PROTETTI DALLA LEGGE - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZA - LAVORATRICE MADRE IN PERMESSO NON RETRIBUITO - SOPRAVVENIENZA DI MALATTIA DOPO I PRIMI DUE MESI DI ASSENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RAPPORTO DI LAVORO TEMPORANEAMENTE IMPEDITO PER EVENTI PROTETTI DALLA LEGGE - INDENNITÀ DI MALATTIA - SPETTANZA - LAVORATRICE MADRE IN PERMESSO NON RETRIBUITO - SOPRAVVENIENZA DI MALATTIA DOPO I PRIMI DUE MESI DI ASSENZA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA.*
In tema d'indennità di malattia, non è configurabile sospensione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 (tuttora in vigore ed efficaci erga omnes per l'art. 43 del d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 369) allorché il rapporto stesso sia temporaneamente impedito per eventi protetti dalla legge, come nel caso della lavoratrice madre in permesso non retribuito ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 (tutela delle lavoratrici madri). Consegue che tale lavoratrice ha diritto all'indennità di malattia ancorché ammalatasi dopo i primi due mesi di assenza dal lavoro per detta causa, essendo in questa ipotesi inoperante il limite temporale di cui al n. 1 dell'art. 30 del citato contratto. (V 5605/87, mass n 454079; (V 7498/86, mass n 449536; (contra 6567/85, mass n 443636).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)